IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della Protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto l'art. 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
cui, per assicurare la  prosecuzione  degli  interventi  connessi  al
superamento dell'emergenza, e' stata  autorizzata,  tra  l'altro,  la
spesa di euro 495 milioni di euro per l'anno 2012, anche al  fine  di
far fronte alle attivita' solutorie di interventi urgenti gia'  posti
in essere, ed e' stata prevista la possibilita' di adottare  apposite
ordinanze del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre
2011, lo stato di emergenza umanitaria nel  territorio  nazionale  in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del Nord Africa, nonche' il successivo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato  stato
d'emergenza, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012; 
  Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924
del 18 febbraio 2011 recante:  «Disposizioni  urgenti  di  protezione
civile  per  fronteggiare  lo  stato  di  emergenza  umanitaria   nel
territorio  nazionale  in  relazione  all'eccezionale   afflusso   di
cittadini appartenenti ai  paesi  del  Nord  Africa  nonche'  per  il
contrasto e la gestione  dell'afflusso  di  cittadini  di  Stati  non
appartenenti  all'Unione  europea»,  l'art.  17  dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23  febbraio  2011,
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del  13
aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011,  n.  3947  del  16
giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011 articoli 4 e 7, n.  3951  del
12 luglio 2011, n. 3954 del 22 luglio 2011 art. 5,  n.  3955  del  26
luglio 2011, n. 3956 del 26 luglio 2011, n. 3958 del 10 agosto  2011,
n. 3962 del 6 settembre 2011, n. 3965 del 21 settembre 2011, n.  3966
del 30 settembre 2011, n. 3969 del 13 ottobre 2011 art.  3,  n.  3970
del 21 ottobre 2011, gli articoli 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3975 del 7 novembre  2011,  l'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3982  del  23  novembre
2011, n. 3991 del 30 dicembre 2011, n. 4000 del 23 gennaio 2012; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 19 del 10 settembre 2012 e n. 24 del 9 novembre 2012; 
  Viste le note del  22  dicembre  2011,  del  17  ottobre  2012  del
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e del 5  ottobre
2012 dell'Ufficio del Ministero dell'interno; 
  Visti gli esiti della riunione tenutasi in data  21  novembre  2012
presso il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  a  cui  hanno
partecipato  i  rappresentanti  del  Ministero  dell'interno  e   del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le sezioni di cui al comma  1  dell'art.  2  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n.  3958  del  10  agosto  2011
operano fino al 31 dicembre 2012. 
  2. Agli oneri derivanti da costi di funzionamento e per  i  gettoni
di presenza delle sezioni di cui al comma 1, nel  limite  massimo  di
€ 370.000,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 4.